RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONVIVENTI
Il contratto di convivenza di fatto che disciplina i rapporti patrimoniali fra conviventi deve essere stipulato sotto forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato.
Il contratto di convivenza può contenere:
le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale e casalingo
il regime patrimoniale della comunione dei beni (modificabile in qualunque momento nel corso della convivenza)
l’indicazione della residenza.
Il contratto non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti.