L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.
L'accordo può contenere pattuizioni aventi per oggetto l'assegno periodico (assegno di mantenimento e divorzile).
Il prima passo che precede l’accordo di separazione/divorzio è la compilazione della autocertificazione qui allegata che dovrà essere compilata e inviata ad anagrafe@comune.albiate.mb.it .
Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di trenta giorni. Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
- iscrizione dell’atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio)
- trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero
- residenza di uno dei coniugi
All’atto della conclusione dell’accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00, con pagamento con Pos.
Maggiori informazioni possono essere richieste all'
Ufficio Servizi Demografici