Stranieri e ospitalità
Assunzione stranieriA seguito dell'entrata in vigore della legge n. 296/2006, è abolito l'obbligo in capo al datore di lavoro di dare - entro 48 ore - comunicazione scritta in caso di assunzione alle proprie dipendenze di un cittadino extracomunitario o di risoluzione di un contratto di lavoro precedente.
Ospitalità stranieriChiunque cede in proprietà o a qualunque altro titolo consente l’uso di un fabbricato o parte di esso oppure dà alloggio o ospita un cittadino extracomunitario, anche se parente, ha l’obbligo di comunicazione, mediante apposito modulo, all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza (Sindaco) entro 48 ore dal verificarsi dell’evento.
Decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, art. 7.
Offrire alloggio significa:
? ospitare uno straniero non comunitario o apolide, anche se parente o affine
? cedere a uno straniero non comunitario o apolide la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, situati nel territorio dello Stato.
La comunicazione deve avvenire entro 48 ore per ogni persona ospitata. Se la comunicazione è presentata oltre le 48 ore, cioè se la data di ospitalità è antecedente di due giorni, la polizia locale che applicherà le sanzioni previste.
Comunicare la cessione di un fabbricatoLa comunicazione di cessione di un fabbricato è una comunicazione obbligatoria che deve essere presentata da parte di chi concede l’uso esclusivo a qualsiasi titolo (vendita, affitto, uso gratuito) di un immobile, o parte di esso, per un periodo superiore a 30 giorni.
La comunicazione è chiamata “Legge antiterrorismo” e deve essere presentata all'autorità locale di pubblica sicurezza (Decreto legge 21/03/1978, n. 59, art. 12).
L'obbligo della comunicazione di cessione di fabbricato è stato assorbito dalla registrazione del contratto di vendita o locazione (Circolare ministeriale 31/05/2011, n. 557) :
? dal 7 aprile 2011 per i contratti di locazione registrati (Decreto legislativo 14/03/2011, n. 23)
? dal 14 aprile 2011 per i contratti di vendita di immobili registrati (Decreto legge 13/05/2011, n. 70).
Rimane l'obbligo della comunicazione per i casi in cui il contratto non è soggetto alla registrazione (Circolare ministeriale 20/07/2012).
Rimane inoltre l’obbligo di comunicazione della cessione di fabbricato per i casi di cessione di fabbricato o ospitalità a cittadini extracomunitari indipendentemente dalla registrazione del contratto. Questo obbligo può essere assolto anche mediante la comunicazione di ospitalità.
Se si cedono locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, legale rappresentante) è obbligatorio presentare la comunicazione. Se la cessione è effettuata a una famiglia, il modulo andrà compilato con i dati dell’intestatario del contratto di affitto o del comodato d’uso.
Se si cede un appartamento, un box e una cantina, andranno presentate tre distinte denunce.
Non sono ammesse altre modalità, neppure l’eventuale conoscenza personale.
> Per informazioni, rivolgersi alla Polizia Locale