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EFFETTI GIURIDICI DELLA CONVIVENZA DI FATTO
I conviventi di fatto:

-hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario;
in caso di malattia e di ricovero, hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari;
-possono designare il convivente quale rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;
-hanno diritti inerenti la casa di abitazione;
- hanno diritto di successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza caso di morte del conduttore o di recesso dal contratto di uno dei conviventi;
- hanno diritto all'inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale;
-hanno diritti nell'attività di impresa del convivente;
-godono di un ampliamento delle facoltà riconosciute nell'ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia;
-in caso di decesso del convivente, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite